Art. 26, prorogate tutele con DL Sostegni

23 marzo 2021

(Clicca qui per il video in LIS della notizia)

Con il DL "Sostegni" del 22 marzo 2021, sono state prorogate le misure per i cosiddetti lavoratori fragili contenute nell'articolo 26 del DL "Cura Italia". Nello specifico:

  • Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave (legge 104/1992 art. 3, comma 3) e per i lavoratori con certificazione attestante condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dovute a terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021.
    La misura è valida solo laddove la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità di "lavoro agile".
    I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
    Per i lavoratori cui è riconosciuta la disabilità grave, i periodi di assenza non influiscono sull'erogazione delle somme per le indennità di accompagnamento.
  • La misura è valida anche per il periodo dall'1 marzo 2021 al giorno dell'entrata in vigore del DL "Sostegni", in modo da garantirne la continuità.
  • I fondi stanziati dalla Legge di Bilancio 2021 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole che usufruiscono dei benefici dell'art. 26 sono aumentati da 53,9 a 157 milioni di euro. Questo al fine di garantire la continuità del servizio scolastico.
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