Ammissione con riserva dei candidati con disabilità o DSA ai corsi di laurea a.a. 2020/2021.

15 aprile 2020

Con riferimento alle recenti misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 ed, in particolare, alla segnalazione della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità, pervenuta al Ministero dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, il suddetto Ministero specifica che:

Il candidato con invalidità, disabilità di cui alla legge n. 104/1992 o DSA di cui alla legge n. 170 del 2010 che, per l’a.a. 2020/2021 intende sostenere i test di accesso per i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, deve tempestivamente presentare all’Ateneo, come già previsto durante lo scorso anno accademico, la certificazione di invalidità o di disabilità o la certificazione per la diagnosi
di DSA.
Tuttavia, vista l’attuale riduzione delle attività degli ambulatori del SSN ed al fine di evitare che il candidato possa trovarsi nell’impossibilità di richiedere la certificazione aggiornata e,
conseguentemente, i tempi aggiuntivi, gli strumenti dispensativi e le misure compensative previste dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'Università e della Ricerca invita gli Atenei ad ammettere le richieste dei candidati con disabilità o diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170/2010 anche in possesso di certificazioni non recenti, con riserva di richiedere successivamente, non appena l’attività del SSN sarà ripristinata, l’integrazione della documentazione prevista.
Gli Atenei sono inoltre invitati a mettere in pratica qualsiasi altra misura idonea ed opportuna al fine di garantire regolarmente ai candidati con invalidità e/o disabilità o con DSA l’accesso alle prove di ammissione ai corsi di laurea.

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